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Provvedimenti disciplinari della terza giornata di Serie A2: Sanga-Bolzano

di Redazione Pianetabasket.com

In giornata il Giudice Sportivo ha comunicato i provvedimenti disciplinari relativi alla terza giornata di Serie A2. Eccoli:

Il Giudice Sportivo Nazionale rilevato che in occasione della gara n.2703 del 23.10.2021 tra ASD SANGA MILANO e PALL. BOLZANO BASKETBALL, nel corso del primo tempo la giocatrice dell' ASD SANGA MILANO si infortunava ad una mano ed il medico rilevato il trauma decideva per il trasporto in ambulanza dell'atleta all'ospedale, dopo essersi accertato, con gli arbitri,della presenza del defibrillatore nell'impianto di gioco; all'inizio del terzo quarto l'Atleta Daniela Hafner della società PALL. BOLZANO BASKETBALL veniva colpita da una fortissima gomitata in volto, con conseguente trauma facciale e forte ferita lacero contusa con emorragia. Il medico di servizio, presente all'incontro, tamponava la ferita con i mezzi a sua disposizione e adagiava la giocatrice a bordo campo; con mail del 24.10.2021 il Presidente della PALL. BOLZANO BASKETBALL comunicava agli Organi di Giustizia l'accaduto, lamentando la mancata interruzione della gara(decisione presa in concerto da arbitro e medico)in assenza dell'ambulanza e chiedendo al Giudice Sportivo Nazionale un provvedimento a carico della società ospitante; sentito il primo arbitro Scolaro Anna, la quale confermava che la decisione di proseguire con la gara era stata presa di concerto con il medico dopo aver accertato la presenza nell'impianto del defibrillatore e dell'addetto allo stesso; confermava, altresì, che dopo 20 minuti dall'allontanamento dell'ambulanza ne arrivava un'altra che prendeva in carico l'atleta Hafner.

CONSIDERATO CHE Il Regolamento Esecutivo Gare, all'art.36, prevede l'obbligatoria presenza dell'ambulanza per la disputa della gara, circostanza che deve essere accertata prima dell'inizio della competazione, nulla disponendo,invece, nell'ipotesi di allontanamento della stessa dovuto all'esigenza di accompagnare un'atleta presso il presidio ospedaliero; le uniche ipotesi, invece, per le quali è prevista la mancata disputa della gara sono l'assenza del medico e dell'ambulanza dotata di defibrillatore (artt.35,2 e 4 RE Gare);il defibrillatore era presente nell'impianto di gioco e ciò ha indotto arbitri e medico a ritenere di non interrompere la gara;sono state adottate tutte le misure necessarie per scongiurare eventuali rischi connessi della mancata presenza dell'ambulanza per il proseguimento della gara tanto che un'altra ambulanza è sopraggiunta presso l'impianto di gioco; tanto premesso, Il Giudice Sportivo Nazionale ritiene che la società ASD SANGA MILANO abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico in tema di presenza del medico,dell'ambulanza e che ai sensi delle disposizioni sopra richiamate (artt.35 e 36 RE Gare); nessuna sanzione possa disporsi nei confronti della stessa società, non essendo previsto dal Regolamento l'obbligo di interruzione della gara per allontanamento dell'ambulanza in occasione di un infortunio occorso ad un'atleta.


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