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Serie B - Provvedimenti disciplinari: stangata sulla Fabo Montecatini

di Redazione Pianetabasket.com

Di seguito i provvedimenti disciplinari emanati dal giudice unico della FIP relativi alla gara del 9^ giornata di stagione regolare di Serie B Nazionale 2024/25 svoltasi mercoledì 6 novembre a Lucca tra Fabo Herons Montecatini e Toscana Legno Pielle Livorno, finita 80-75:

2394 FABO MONTECATINI squalifica campo per 2 gare per:- Invasione del campo di gioco durante il terzo e quarto periodo da parte di un gruppo di tifosi locali che si posizionavano sul terreno di gioco dietro un canestro. Gli stessi si alzavano dirigendosi verso il sostegno del canestro con l'intento di disturbare le azioni di gioco della squadra avversaria. Tale comportamento proseguiva anche dopo l'intervento del dirigente addetto agli arbitri.- tentativo di invasione a metà del 4 quarto da parte di un gruppo di tifosi locali che si dirigeva verso il retro del tavolo degli UDC colpendo ripetutamente la protezione divisoria in plexiglass provocando il distaccamento dal supporto di sostegno e lo spostamento dello stesso verso il tavolo degli UDC [art. 29,3B RG rec.,art. 29,2B RG rec.]
2394 FABO MONTECATINI ammenda di Euro 1000.00 per offese e minacce collettive frequenti del pubblico locale verso gli arbitri nonchè verso due tesserati ben individuati della squdra avversaria (atleti Leonzio E. e Bonacini D.) anche sporgendosi dalla balaustra anche di discriminazione territoriale verso i tesserati della squadra avversaria nonchè per lancio isolato sporadico di un oggetto non contundente senza colpire [art. 27,4bd RG rec.,art. 27,5bd RG rec.,art. 28,3 RG,art. 28,4 RG,art. 27,7ac RG,art. 24,2b RG]
2394 ANDREA LUCHI LUCHI ANDREA (Presidente) inibizione determinata per giorni 15 fino al 22/11/2024 per comportamento non regolamentare posto in essere durante la gara. Lo stesso entrava sul terreno di gioco e si posizionava dietro un canestro partecipando in modo plateale alle azioni di disturbo poste in essere dai tifosi locali nei confronti della squadra avversaria. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della carica di Presidente rivestita [art. 35,1c RG,art. 21,5a RG


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