.

LBA - Virtus Roma. Le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale FIP

di Redazione Pianetabasket.com

Il Giudice Sportivo Nazionale

Ricevuta dalla Presidenza Federale la comunicazione inviata dalla Società PALLACANESTRO VIRTUS SRL (cod. FIP 000220), in data 9 dicembre 2020, alla Federazione Italiana Pallacanestro ed alla Lega Basket Serie A, all’attenzione dei rispettivi Presidenti, inerente il ritiro dal Campionato Nazionale Maschile di Serie A 2020/2021;

constatata la presa d’atto del ritiro da parte del Settore Agonistico della Federazione con apposita comunicazione in data odierna;

evidenziato il fatto che la comunicazione del ritiro è pervenuta in una fase avanzata del Campionato Nazionale Maschile di Serie A 2020/2021, peraltro a poche ore dal compimento del quattordicesimo giorno successivo al mancato versamento della quarta rata dei contributi federali previsti dal Comunicato Ufficiale Contributi delle Società Professionistiche a.s. 2020/2021, fatto che ne avrebbe comportato l’automatica esclusione dal Campionato Nazionale Maschile di Serie A 2020/2021, ai sensi dell’art. 52 comma 4 R.G.;
considerato, quanto disposto dall’art. 17 comma 3 R.E. Gare in ordine al ritiro avvenuto nella prima fase del Campionato predetto;

letti gli articoli 18, 49, 53 e 56 R.G.

Per Questi Motivi

dichiara la Società PALLACANESTRO VIRTUS SRL (cod. FIP 000220) rinunciataria alla partecipazione al Campionato Nazionale Maschile di Serie A per la stagione sportiva 2020/ 2021;

annulla tutte le partite sin qui disputate come previsto dal citato articolo 17 comma 3 R.E. Gare;

infligge un’ammenda pecuniaria di € 600.000,00 (Euro Seicentomila/00) pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi come previsto dall’art. 56 comma 3 R.G.;

dispone la perdita di qualsiasi diritto sportivo maturato conservando la sola possibilità di iscriversi ai campionati Senior a libera partecipazione;

infligge altresì al Presidente pro tempore sig. Toti Alessandro il provvedimento di inibizione per mesi 6 fino al 10 giugno 2021 così come previsto dall’art. 44 R.G.;

dispone altresì la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti, ai sensi dell’art. 21 R.E. Tess e dell’art. 56 comma 3 R.G.
 


Altre notizie
PUBBLICITÀ